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Direttiva a.1: Indiscrezioni

Gli organi d'informazione possono far uso di indiscrezioni unicamente alle condizioni seguenti:

 se la fonte dell'indiscrezione è conosciuta;  se la notizia è d'interesse pubblico (che sia una primizia, non è una ragione sufficiente);  se vi sono buone ragioni per non ritardarne la pubblicazione;  se l'informazione è taciuta a tempo indeterminato (dopo verifica che non si tratti di embargo temporaneo);  se l'indiscrezione è stata fornita consapevolmente e raccolta con mezzi leali, cioè senza corruzione, ricatti, intercettazioni, violazioni di domicilio, furto;  se la pubblicazione non viola interessi, diritti o segreti di grandissima importanza.

info@presserat.ch