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Direttiva 8.3: Protezione delle vittime

Nel riferire su fatti drammatici o di violenza, il giornalista deve mettere a confronto accuratamente il diritto del pubblico all'informazione e gli interessi della vittima e delle persone coinvolte. Il giornalista deve evitare di dare al fatto un rilievo sensazionale, in cui la persona è ridotta a oggetto. Ciò vale soprattutto quando sono in causa morenti, sofferenti, oppure cadaveri, e quando la descrizione e le immagini, per l'abbondanza dei particolari, la durata o la dimensione delle riprese, superano il limite della necessaria e legittima informazione del pubblico.

info@presserat.ch