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Direttiva 7.9 - Suicidi

Di fronte a un suicidio, il giornalista usa il massimo ritegno. Si può riferire:  se l'atto ha destato una particolare emozione nel pubblico;  se a togliersi la vita è una persona pubblica. In caso di persone meno conosciute, il suicidio dev'essere perlomeno in rapporto con la loro funzione pubblica;  se la vittima o i suoi parenti si sono spontaneamente esposti all'opinione pubblica;  se il gesto è in relazione ad un reato comunicato dalla polizia;  se l'atto aveva carattere dimostrativo o intendeva sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema irrisolto;  se ha dato luogo a una discussione pubblica;  se la notizia permette di rettificare voci o accuse in circolazione. In ogni caso, il servizio deve limitarsi alle informazioni necessarie alla comprensione del fatto, escludendo particolari inerenti alla sfera intima o tali da indurre al disprezzo della persona. Per prevenire il pericolo di emulazione, il giornalista non dà indicazioni precise circa il modo con cui la persona si è tolta la vita.

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