Il giornalista mette sempre a confronto il diritto del pubblico all'informazione e il diritto delle persone alla protezione della loro sfera privata. La menzione dei nomi e/o l'identificazione della persona è lecita:
- se, in rapporto all'oggetto del servizio, la persona appare in pubblico o acconsente in altro modo alla pubblicazione;
- se la persona è comunemente nota all'opinione pubblica e il servizio si riferisce a tale sua condizione; se riveste una carica politica oppure una funzione dirigente nello Stato o nella società, e il servizio si riferisce a tale sua condizione;
- se la menzione del nome è necessaria per evitare un equivoco pregiudizievole a terzi;
- se la menzione del nome o l'identificazione è in altro modo giustificata da un interesse pubblico prevalente.
Se l'interesse alla protezione della sfera privata delle persone prevale sull'interesse del pubblico all'identificazione, il giornalista rinuncia alla pubblicazione dei nomi e di altre indicazioni che la consentano a estranei o a persone non appartenenti alla famiglia o al loro ambiente sociale o professionale, e ne verrebbero pertanto informati solo dai media.