Indipendentemente dalle eccezioni che la legge prevede come restrizioni al suo diritto di non testimoniare, il giornalista è sempre tenuto a mettere a confronto il diritto del pubblico all'informazione ed eventuali altri interessi meritevoli di protezione. In quanto possibile la ponderazione deve avvenire prima, e non dopo, l'assunzione dell'impegno a rispettare il segreto sulla fonte. In casi estremi, il giornalista è dispensato dal rispettare anche questo impegno: in particolare quando venga a conoscenza di reati (o dell'imminenza di essi) particolarmente gravi, oppure di attentati alla sicurezza interna ed esterna dello Stato.