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Direttiva 4.4: L'embargo

L'embargo (che consiste in un temporaneo divieto di pubblicazione di una notizia o di un documento) dev'essere rispettato quando riguarda un'informazione a venire (per esempio un discorso non ancora pronunciato) o sia inteso a proteggere legittimi interessi da una pubblicazione prematura. Non sono ammessi divieti temporanei di pubblicazione a fini pubblicitari. Quando una redazione consideri ingiustificato l'embargo, essa è tenuta a informare il richiedente della propria intenzione di pubblicare la notizia o il documento, in modo tale che egli possa riferirne agli altri organi d'informazione.

info@presserat.ch