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Direttiva 4.2: Ricerche discrete

Ricerche discrete sono ammesse, in deroga alla Direttiva 4.1, quando la pubblicazione o la diffusione dei dati raccolti rivesta un interesse pubblico preponderante e non vi sia altro modo per ottenerli. Sono inoltre ammesse - sempre che esista un interesse pubblico preponderante - quando le riprese possono mettere in pericolo il giornalista o falsare totalmente il comportamento delle persone riprese. Particolare attenzione deve essere usata per proteggere la personalità di individui venutisi a trovare casualmente sulla scena dell'avvenimento. Il giornalista ha comunque diritto all'obiezione di coscienza quando gli venga chiesto, in questi casi eccezionali, di ricorrere a metodi sleali per procurarsi l'informazione.

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